Art. 17
LEGGE 26 gennaio 1962, n. 17
In vigore dal 27 feb 1962
All'onere derivante dalla presente legge si provvede, anche in deroga a quanto stabilito dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64, mediante l'utilizzazione dei fondi accantonati fino all'esercizio finanziario 1961-62 per il finanziamento del Piano per lo sviluppo della scuola nel decennio dal 1959 al 1969.
Le spese a carattere continuativo autorizzate dalla presente legge incidono sui fondi previsti ai medesimi fini dal Piano decennale per lo sviluppo della scuola per gli esercizi successivi al 1961-62.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 26 gennaio 1962
GRONCHI
FANFANI - BOSCO - PELLA - TRABUCCHI - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Storico versioni
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