Art. 15
LEGGE 26 gennaio 1962, n. 17
In vigore dal 27 feb 1962
In aggiunta agli stanziamenti di bilancio, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1961-62, la spesa di lire 362 milioni per il funzionamento delle accademie di belle arti, dei licei musicali, dei conservatori di musica e degli istituti e scuole d'arte.
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