Art. 13
LEGGE 26 gennaio 1962, n. 17
In vigore dal 27 feb 1962
Per dotare gli Istituti tecnici e gli Istituti professionali, istituiti dallo Stato, dell'attrezzatura tecnica, compresi i sussidi audiotelevisivi, necessaria ai gabinetti, ai laboratori, alle officine ed ai vari reparti speciali, e per l'incremento delle relative biblioteche, è autorizzata la spesa di lire 6.000 milioni.
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