Art. 10 · LEGGE 26 gennaio 1962, n. 17

Art. 10

LEGGE 26 gennaio 1962, n. 17

In vigore dal 27 feb 1962
Il contributo del Ministero della pubblica istruzione ai Patronati scolastici previsto dall' della legge 4 marzo 1958, n. 261, per l'assistenza agli alunni bisognosi, frequentanti la scuola dell'adempimento dell'obbligo scolastico, è aumentato per l'esercizio finanziario 1961-62 di lire 2.000 milioni.
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