Art. 13

LEGGE 26 gennaio 1962, n. 16

In vigore dal 27 feb 1962
L' della legge 18 marzo 1958, n. 349, è sostituito dal seguente: "Il servizio prestato anteriormente alla nomina in ruolo in qualità di assistente non di ruolo retribuito, è coimputato fino ad un massimo di quattro anni ai fini della carriera e della progressione economica del ruolo degli assistenti ordinari, nonchè ai fini del raggiungimento della anzianità richiesta dal precedente . Il servizio di assistente ordinario presso Università o Istituto di istruzione superiore liberi o pareggiati o presso scuole di ostetricia autonome è computato per intero ai fini della carriera, e della progressione economica nel ruolo statale medesimo. La valutazione ai fini della carriera, di cui al primo comma del presente articolo, è disposta alla data di conseguimento della libera docenza; quella ai fini della progressione economica è disposta in ogni classe di stipendio".
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