Art. 9
LEGGE 26 gennaio 1962, n. 16
In vigore dal 27 feb 1962
Fermo restando l'articolo 39 del regolamento generale universitario di cui al regio decreto 6 aprile 1924, n. 674, gli assistenti, di ruolo e non di ruolo, devono tenere aggiornato un registro nel quale vanno annotate sommariamente le ricerche, gli studi, le attività didattiche e le altre attività di istituto compiuti nel corso di ogni bimestre, secondo le modalità stabilite dal Senato accademico.
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