Art. 8

LEGGE 26 gennaio 1962, n. 16

In vigore dal 27 feb 1962
L' della legge 18 marzo 1958, n. 349, e la tabella A annessa alla legge stessa sono sostituiti dal seguente articolo e dalla tabella B allegati alla presente legge. "Agli assistenti ordinari competono le classi di stipendio stabilite dall'annessa tabella B. All'atto della nomina in ruolo, agli assistenti ordinari e attribuita la quarta classe di stipendio. Dopo due anni di servizio, e previo giudizio favorevole espresso dalla competente Facoltà o Scuola, sulla base dei titoli scientifici e dell'attività esplicata, gli assistenti ordinari conseguono la terza classe di stipendio. Qualora il giudizio sia sfavorevole, essi sono mantenuti in servizio, conservando la quarta, classe di stipendio, per altri due anni solari, al termine dei quali ove il nuovo giudizio non sia favorevole, cessano dal servizio. Le classi di stipendio seconda e prima sono attribuite al compimento rispettivamente dell'ottavo e quarto anno di appartenenza, alla classe precedente, salva la osservanza, in ogni caso, di quanto disposto dal successivo . La seconda classe di stipendio viene attribuita al termine del primo anno di servizio nel coefficiente 420 (terza classe di stipendio), qualora gli interessati abbiano conseguito l'abilitazione alla libera docenza ovvero al primo giorno del mese successivo al conseguimento dell'abilitazione stessa. Agli assistenti ordinari spettano, per ogni biennio di appartenenza ad una stessa classe di stipendio, gli aumenti periodici previsti dall', comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19".
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