Art. 10
LEGGE 26 gennaio 1962, n. 16
In vigore dal 27 feb 1962
Il primo comma dell' della legge 18 marzo 1958, n. 349, è sostituito dal seguente:
L'assistente, al quale sia conferito un incarico retribuito d'insegnamento presso altra Università o Istituto di istruzione superiore, è collocato in congedo senza assegni. In tale posizione egli può essere collocato, a sua richiesta, anche nel caso in cui l'incarico sia conferito nella stessa Università ed Istituto, qualora il Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Senato accademico, ne ravvisi l'opportunità, in rapporto alle esigenze di servizio. In entrambi i casi il congedo non può protrarsi oltre tre anni accademici; ed all'interessato vengono corrisposti gli assegni previsti per gli incaricati nella misura e con le norme di cui all', comma primo, del regio decreto legislativo 27 maggio 1946, n. 534, e successive modificazioni, salva l'attribuzione di un assegno differenziale, utile ai fini del trattamento di quiescenza qualora gli assegni medesimi dovessero risultare inferiori a quelli spettanti per l'ufficio di assistente".
Storico versioni
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