Art. 15

LEGGE 26 gennaio 1962, n. 16

In vigore dal 27 feb 1962
L' della legge 18 marzo 1958, n. 349, è sostituito dal seguente: "Per ciascun anno accademico le Università e gli Istituti di istruzione universitaria possono, con deliberazione dei rispettivi Consigli di amministrazione e con il nulla osta del Ministro per la pubblica istruzione, conferire le funzioni di assistente straordinario a laureati che siano prescelti dal professore ufficiale della materia, purchè abbiano già coperto l'ufficio di assistente straordinario nell'anno accademico 1961-62. All'assistente straordinario spetta un compenso mensile di lire 60.000, ridotto a metà qualora l'interessato ricopra altro ufficio con retribuzione a carico dello Stato, di ente pubblico o privato, o comunque fruisca di reddito di lavoro subordinato. La, retribuzione dell'assistente straordinario in misura pari a quella di cui al secondo comma del presente articolo, può anche far carico sui fondi a disposizione dell'Istituto o Clinica. Ove la situazione delle singole cattedre non consenta di affidare, in tutto o in parte, agli assistenti ordinari, incaricati o straordinari, le funzioni inerenti alle esercitazioni pratiche degli studenti, le funzioni medesime possono essere affidate agli assistenti volontari. In tal caso all'assistente volontario è dovuto un compenso da stabilirsi di volta in volta da parte del Consiglio di amministrazione in misura di lire 2.000 per esercitazione, fatta durante il periodo delle lezioni. I criteri di massima, per l'applicazione del presente articolo saranno fissati, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quello per il tesoro".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1962-01-26;16#art-15

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo