Art. 18
LEGGE 26 gennaio 1962, n. 16
In vigore dal 27 feb 1962
Il secondo comma dell' della legge 23 novembre 1951, n. 1340, che sostituisce l' del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, è modificato come segue:
"Gli assistenti volontari non possono superare, per ciascuna cattedra, il doppio del numero degli assistenti di ruolo previsti in organico per la cattedra stessa. Per le cattedre cui non trovansi assegnati assistenti ordinari, non potrà essere superato il numero di due volontari. In via, eccezionale, in relazione a particolari esigenze delle singole cattedre, il rettore, previo parere favorevole del Consiglio della Facoltà o Scuola interessata, può richiedere al Ministro per la pubblica istruzione di essere autorizzato a nominare un numero maggiore di assistenti volontari. L'autorizzazione è concessa, sentito il parere della Prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione".
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