Art. 22

LEGGE 26 gennaio 1962, n. 16

In vigore dal 2 dic 1973
L'indennità di ricerca scientifica è fissata, a decorrere dal 1 novembre 1961, nelle seguenti misure mensili lorde: professori universitari di ruolo e fuori ruolo.... L. 85.000 professori universitari incaricati esterni........ L. 65.000 professori universitari incaricati interni........ L. 35.000 astronomi capi, primi astronomi, ricercatore capo e primi ricercatori................................... L. 40.000 astronomi, aiuti astronomi, ricercatori e aiuti ricercatori....................................... L. 35.000 personale scientifico incaricato degli Osservatori astronomici e dell'Osservatorio vesuviano............. L. 20.000 assistenti universitari ordinari in possesso della libera docenza........................................ L. 40.000 assistenti universitari ordinari senza libera docenza............................................... L. 35.000 assistenti universitari incaricati................ L. 20.000 (1a) L'indennità di ricerca scientifica viene corrisposta per dodici mesi all'anno ed è subordinata alla corresponsione dello stipendio o assegni: nei casi in cui questi sono ridotti, è ridotta nella stessa proporzione e per lo stesso periodo di tempo. Detta indennità è corrisposta con ruoli di spesa fissa ed assorbe ogni altra indennità che in atto gli interessati eventualmente percepiscono, esclusa l'indennità di rischio e l'indennità di carica dei rettori. L'indennità di ricerca scientifica è ridotta della metà per coloro che svolgano privatamente libera attività professionale o di consulenza professionale retribuita con un reddito netto annuo, escluso quello derivante da diritti di autore, tassabile, ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, superiore ad 1 milione di lire. Ai professori universitari direttori negli Osservatori astronomici e dell'Osservatorio vesuviano, nonchè al personale di cui alle tabelle C e D, annesse alla presente legge, può essere corrisposto, oltre l'indennità di ricerca scientifica, l'eventuale compenso per lavoro straordinario. Agli assistenti ed al personale scientifico degli Osservatori astronomici e dell'Osservatorio vesuviano cui sia conferito un incarico di insegnamento presso le Università ed Istituti di istruzione universitaria è attribuita, durante il periodo di incarico, l'indennità di ricerca scientifica, nella misura spettante ai professori incaricati esterni 7.(1) Sono abrogati gli della legge 18 marzo 1958, n. 311, 17 della legge 18 marzo 1958, n. 349, e 19 della legge 18 marzo 1958, n. 276. A decorrere dal 1 novembre 1961, è attribuita, ai direttori delle scuole di ostetricia di Venezia e Trieste l'indennità di ricerca scientifica nella misura mensile lorda di lire 65 mila. Dalla stessa data cessa per i direttori anzidetti l'indennità di carica, fissata dall' del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19. In nessun caso può essere corrisposta più di una indennità di ricerca scientifica, a due o più diversi titoli.
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