Art. 24

LEGGE 26 gennaio 1962, n. 16

In vigore dal 27 feb 1962
La presente legge ha effetto dal 1 novembre 1961, salvo per quanto concerne le disposizioni contenute nei commi terzo e quarto dell', che avranno effetto dal 1 novembre 1962. All'onere derivante dalla presente legge si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dal disegno di legge sull'adeguamento dei canoni demaniali e di sovraccanoni dovuti ai sensi della legge 21 gennaio 1949, n. 8. Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 26 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - BOSCO - PELLA - TRABUCCHI - TAVIANI Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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