Art. 14
LEGGE 26 gennaio 1962, n. 16
In vigore dal 27 feb 1962
Il periodo trascorso in congedo per motivi di studio senza assegni è utile ai fini della pensione, previo versamento allo Stato della ritenuta in conto entrate del Tesoro, da calcolarsi sullo stipendio che l'assistente avrebbe percepito se avesse prestato effettivo servizio nel periodo medesimo.
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