Art. 42
LEGGE 5 marzo 1961, n. 90
In vigore dal 29 mar 1961
(Infrazioni e sanzioni disciplinari)
L'operaio che viola i suoi doveri è soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari:
1) pena pecuniaria;
2) riduzione della retribuzione;
3) sospensione dal lavoro;
4) destituzione.
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