Art. 39

LEGGE 5 marzo 1961, n. 90

In vigore dal 29 mar 1961
(Incompatibilita- Diffida) L'operaio non può assumere Impegni privati nè prestare la propria opera presso ditte private; non può esercitare qualsiasi professione, commercio o industria, nè accettare cariche in società costituite a scopo di lucro. L'operaio che contravvenga ai divieti di cui al precedente comma viene diffidato dal Ministro o dal direttore generale competente, a cessare dalla situazione di incompatibilità. La circostanza che l'operaio abbia obbedito alla diffida non preclude l'eventuale azione disciplinare. Decorsi quindici giorni dalla diffida senza che la incompatibilità sia cessata, il rapporto di lavoro si risolve di diritto. La risoluzione del rapporto di lavoro è dichiarata con decreto del Ministro.
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