Art. 33
LEGGE 5 marzo 1961, n. 90
In vigore dal 29 mar 1961
(Assenza per servizio militare)
L'operaio chiamato alle armi per adempiere gli obblighi di leva o per anticipazione del servizio di leva in seguito ad arruolamento volontario è considerato assente per servizio militare, senza assegni.
L'operaio richiamato alle armi in tempo di pace è considerato assente per servizio militare per il periodo eccedente i primi quaranta giorni di richiamo; per il tempo eccedente tale periodo compete all'operaio la retribuzione più favorevole tra quella civile e quella militare, oltre gli eventuali assegni personali di cui ala provvisto.
Il periodo di assenza per servizio militare è computato per intero ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici della retribuzione e del trattamento di quiescenza e di previdenza.
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