Art. 33 · LEGGE 5 marzo 1961, n. 90

Art. 33

LEGGE 5 marzo 1961, n. 90

In vigore dal 29 mar 1961
(Assenza per servizio militare) L'operaio chiamato alle armi per adempiere gli obblighi di leva o per anticipazione del servizio di leva in seguito ad arruolamento volontario è considerato assente per servizio militare, senza assegni. L'operaio richiamato alle armi in tempo di pace è considerato assente per servizio militare per il periodo eccedente i primi quaranta giorni di richiamo; per il tempo eccedente tale periodo compete all'operaio la retribuzione più favorevole tra quella civile e quella militare, oltre gli eventuali assegni personali di cui ala provvisto. Il periodo di assenza per servizio militare è computato per intero ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici della retribuzione e del trattamento di quiescenza e di previdenza.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1961-03-05;90#art-33