Art. 28

LEGGE 5 marzo 1961, n. 90

In vigore dal 29 mar 1961
(Trattamento economico durante il congedo ordinario e straordinario) Salvo quanto previsto dall', durante il periodo di congedo ordinario e durante i primi quindici giorni di congedo straordinario, spettano all'operaio tutti gli assegni, esclusi i compensi accessori comunque denominati; per gli altri quindici giorni di congedo straordinario gli assegni predetti sono ridotti di un quinto.
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