Art. 27
LEGGE 5 marzo 1961, n. 90
In vigore dal 29 mar 1961
(Conservazione del diritto al congedo ordinario per l'operaio che ha usufrutto dei congedo straordinario)
L'operaio che ha usufrutto del congedo straordinario, previsto dal precedente articolo, conserva il diritto al congedo ordinario.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1961-03-05;90#art-27