Art. 25
LEGGE 5 marzo 1961, n. 90
In vigore dal 21 apr 1968
(Congedo straordinario)
Compatibilmente con le esigenze di lavoro ed in seguito a domanda motivata, diretta al capo del personale, può essere accordato all'operaio un congedo straordinario della durata di giorni trenta.
La durata del congedo straordinario in casi eccezionali, debitamente accertati, può essere prorogata, sentito il Consiglio di amministrazione, per più lunghi periodi di tempo, senza assegni, contenuti entro il termine massimo di mesi diciotto. (3a)
7a
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