Art. 20

LEGGE 5 marzo 1961, n. 90

In vigore dal 29 mar 1961
(Lavoro notturno e festivo) Il lavoro ordinario notturno e quello festivo non compensativo sono retribuiti in base ai criteri previsti dalle vigenti disposizioni. È considerato lavoro notturno quello eseguito dalle ore ventidue alle ore cinque del giorno successivo.
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