Art. 21
LEGGE 5 marzo 1961, n. 90
In vigore dal 29 mar 1961
(Lavoro a cottimo)
Il lavoro a cottimo è consentito nella misura e nel modi ritenuti convenienti nell'interesse del servizio e secondo la natura e l'organizzazione del lavoro.
I regolamenti delle singole Amministrazioni, da emanare con decreto del Ministro competente di concerto con quello per il tesoro, stabiliscono i metodi e le tariffe dei cottimi, nonchè i criteri di riparazione del relativo guadagno nel cottimo collettivo. La spesa globale deve essere contenuta entro i limiti previsti dagli stanziamenti di bilancio.
Non sono ammessi al lavoro a cottimo gli operai di cui al secondo comma dell'
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