Art. 15

LEGGE 5 marzo 1961, n. 90

In vigore dal 29 mar 1961
(Responsabila) L'operaio è tenuto a risarcire all'Amministrazione i danni derivanti da violazioni degli obblighi di servizio. Qualora nello svolgimento delle proprie mansioni l'operaio arrechi danno a terzi per dolo o per colpa grave è personalmente obbligato a risarcirlo. L'azione di risarcimento nei suoi confronti può essere esercitata congiuntamente con l'azione diretta nei confronti della Amministrazione qualora, in base alle norme ed ai principi dell'ordinamento giuridico, sussista anche la responsabilità dello Stato. L'Amministrazione che abbia risarcito I terzi del danno cagionato dall'operaio si rivale agendo contro quest'ultimo a norma dei precedenti commi. Contro l'operaio addetto alla conduzione di autoveicoli e di altri mezzi meccanici l'azione dell'Amministrazione è ammessa solo nel caso di danni arrecati per dolo o per colpa grave.
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