Art. 10
LEGGE 5 marzo 1961, n. 90
In vigore dal 29 mar 1961
(Addestramento, qualificazione professionale, ed aggiornamenti)
Le Amministrazioni dello Stato favoriscono, con i mezzi opportuni, l'addestramento, la qualificazione professionale e l'aggiornamento degli apprendisti e degli altri operai dello Stato.
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