Art. 10

LEGGE 5 marzo 1961, n. 90

In vigore dal 29 mar 1961
(Addestramento, qualificazione professionale, ed aggiornamenti) Le Amministrazioni dello Stato favoriscono, con i mezzi opportuni, l'addestramento, la qualificazione professionale e l'aggiornamento degli apprendisti e degli altri operai dello Stato.
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