Art. 9
LEGGE 5 marzo 1961, n. 90
In vigore dal 29 mar 1961
(Nomina a capo operaio - Passaggio a categoria superiore)
La nomina a capo operaio è conferita mediante scrutinio per merito comparativo, su deliberazione del Consiglio d'amministrazione, agli operai appartenenti alla 1ª categoria da almeno tre anni, che abbiano riportato, nello stesso periodo, qualifiche di "ottimo".
Il passaggio dell'operaio alla categoria 1ª e 2ª si effettua mediante concorso, a norma dell'.
A parità di merito, l'operaio dello Stato precede nella graduatoria i candidati esterni.
Nel concorsi per le categorie 3ª e 4ª la metà dei posti è riservato agli operai dello Stato delle categorie inferiori.
In caso di nomina a capo operaio o di passaggio a categoria superiore, all'operaio, con retribuzione superiore a quella prevista inizialmente nella nuova categoria, sono attribuiti nella nuova posizione gli aumenti periodici necessari per assicurare una retribuzione di importo immediatamente superiore a quella spettante al momento dello avanzamento.
L'apprendista operaio, trascorsi due anni dalla sua nomina, deve adire il primo concorso per il conferimento di posti per operaio qualificato, indetto dalla Amministrazione di appartenenza. Qualora in tale concorso, o nei due immediatamente successivi, non ottenga almeno l'idoneità, è dispensato dal servizio, con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui la graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
All'operaio apprendista così dispensato spetta una indennità pari ad una mensilità per ogni anno di servizio effettivamente prestato.
Storico versioni
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