Art. 8
LEGGE 5 marzo 1961, n. 90
In vigore dal 29 mar 1961
(Provvedimenti per la nomina e le successive variazioni)
La nomina dell'operaio, le variazioni all'inquadramento professionale e la cessazione dal servizio, sono disposte con decreto del Ministro.
Sono fatte salve le particolari disposizioni previste per le Amministrazioni con ordinamento autonomo.
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