Art. 3

LEGGE 5 marzo 1961, n. 90

In vigore dal 29 mar 1961
(Ruolo e foglio matricolare) Il ruolo è distinto per categorie in relazione alla classificazione prevista dal precedente . Per ogni operaio è tenuto un foglio matricolare in due originali: uno presso l'Amministrazione centrale e l'altro presso lo stabilimento ed ufficio al quale l'operaio è assegnato.
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