Art. 1
LEGGE 5 marzo 1961, n. 90
In vigore dal 29 mar 1961
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
(Iscrizione a ruolo)
Gli operai dello Stato sono assunti stabilmente ed iscritti a ruolo in base alle disposizioni della presente legge.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1961-03-05;90#art-1