Art. 1 · LEGGE 5 marzo 1961, n. 90

Art. 1

LEGGE 5 marzo 1961, n. 90

In vigore dal 29 mar 1961
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: (Iscrizione a ruolo) Gli operai dello Stato sono assunti stabilmente ed iscritti a ruolo in base alle disposizioni della presente legge.
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