Art. 14

LEGGE 5 marzo 1961, n. 90

In vigore dal 29 mar 1961
(Assegnazione temporanea a mansioni di altra categoria) L'operaio non può essere adibito a mansioni di categoria diversa da quella di appartenenza. L'Amministrazione può tuttavia, in relazione ad effettive ed inderogabili esigenze di servizio, o delle lavorazioni, assegnare temporaneamente con ordine scritto di servizio l'operaio a mansioni di categoria immediatamente inferiore o superiore a quella di appartenenza, fermo restando il di lui inquadramento economico-professionale. All'operaio assegnato a mansione di categoria superiore o di capo operaio è dovuta una indennità pari alla differenza tra la retribuzione in godimento e quella corrispondente della categoria superiore, qualora tale assegnazione abbia durata superiore a quindici giorni consecutivi. L'assegnazione dell'operaio a categoria inferiore, non può, in ogni caso avere durata superiore a sei mesi. È fatto divieto di adibire gli operai a mansioni impiegatizie o ausiliarie di cui al testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1961-03-05;90#art-14

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo