Art. 43
LEGGE 5 marzo 1961, n. 90
In vigore dal 29 mar 1961
(Pena pecuniaria)
La pena pecuniaria è inflitta per brevi ritardi all'orario di servizio e brevi assenze ingiustificate, per lievi infrazioni alle norme sulle lavorazioni ed a quelle stabilite per l'ordine, la disciplina e l'igiene, nonchè per qualsiasi altra mancanza o negligenza, semprechè tali trasgressioni non rivestano carattere di maggiore gravità.
La pena pecuniaria è commisurata ad una o più aliquote orarie della retribuzione giornaliera.
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