Art. 40

LEGGE 5 marzo 1961, n. 90

In vigore dal 29 mar 1961
(Divieto di con lo di attività,) L'operaio dello Stato non può svolgere le attività di qualsiasi natura, retribuite a carico dello Stato, delle legioni, delle Province del Comuni, degli altri Enti pubblici e di qualsiasi altra Amministrazione garantita o sussidiata dallo Stato, salvo le eccezioni stabilite per legge. L'esercizio di altre attività, nei casi in cui non è consentito il cumulo, importa di diritto la cessazione del rapporto di lavoro, salva l'applicazione delle norme relative al trattamento di quiescenza.
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