Art. 41

LEGGE 5 marzo 1961, n. 90

In vigore dal 29 mar 1961
(Disciplina) Salvo che non sia diversamente stabilito nella presente legge, si applicano in materia disciplinare le disposizioni contenute nel titolo VII del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1961-03-05;90#art-41

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo