Art. 45
LEGGE 5 marzo 1961, n. 90
In vigore dal 29 mar 1961
(Autorità competenti ad infliggere la riduzione della retribuzione)
La, riduzione della retribuzione è inflitta dal direttore dello stabilimento o dal capo dell'ufficio, sentita la apposita Commissione di disciplina locale costituita secondo gli ordinamenti delle singole Amministrazioni.
La riduzione della retribuzione determina il ritardo di un anno nell'aumento periodico della retribuzione a decorrere dalla data in cui verrebbe a scadere il primo aumento successivo alla punizione.
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