Art. 49
LEGGE 5 marzo 1961, n. 90
In vigore dal 29 mar 1961
(Consiglio di amministrazione)
Per il personale contemplato nella presente legge, il Consiglio di amministrazione è quello previsto dall'articolo 146, ultimo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
Quando il Consiglio di amministrazione tratta affari riguardanti gli operai, il rappresentante del personale ausiliario, è sostituito da due rappresentanti degli operai, nominati con decreto del Ministro all'inizio di ogni biennio su designazione delle organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative sul piano nazionale.
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