Art. 52

LEGGE 5 marzo 1961, n. 90

In vigore dal 29 mar 1961
(Collocamento a riposo su domanda o d'ufficio) Gli operai hanno diritto di essere collocati a riposo, su domanda, al compimento del 400 anno di servizio utile e negli altri casi previsti dalla presente legge. L'Amministrazione ha facoltà di collocare a riposo d'ufficio, l'operaio che abbia compiuto 40 anni di servizio effettivo e negli altri casi previsti dalla presente legge.
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