Art. 53
LEGGE 5 marzo 1961, n. 90
In vigore dal 29 mar 1961
(Dimissioni)
L'operaio può in qualunque tempo dimettersi dal servizio.
Le dimissioni debbono essere presentate per iscritto.
L'operaio che ha presentato le dimissioni deve proseguire nell'adempimento dei doveri di servizio finchè non gli venga comunicata l'accettazione delle dimissioni.
L'accettazione può essere rifiutata o ritardata per motivi di servizio o quando siano stati iniziati accertamenti disciplinari preliminari, oppure sia in corso procedimento disciplinare a carico dell'operaio.
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