Art. 55

LEGGE 5 marzo 1961, n. 90

In vigore dal 29 mar 1961
(Dimissioni dell'operaia coniugata) L'operaia coniugata o vedova con prole a carico può presentare le dimissioni con il diritto al trattamento di quiescenza spettante alla data di risoluzione del rapporto di lavoro, secondo le vigenti disposizioni. Ai fini del compimento dell'anzianità minima richiesta per la maturazione del diritto a pensione, è concesso all'operaia predetta un aumento del servizio utile fino al massimo di cinque anni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1961-03-05;90#art-55

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo