Art. 59
LEGGE 5 marzo 1961, n. 90
In vigore dal 29 mar 1961
(Riammissione in servizio)
L'operaio cessato dal servizio per collocamento a riposo, per dimissioni o per decadenza nei casi previsti dalle lettere b) e c) dell' può essere riammesso in servizio.
Può essere riammessa in servizio l'operaia dichiarata decaduta ai sensi della lettera a) dell', quando la perdita della cittadinanza italiana si sia verificata a seguito di matrimonio contratto con cittadino straniero e "operaia abbia riacquistata la, cittadinanza italiana per effetto dell'annullamento e dello scioglimento del matrimonio.
La riammissione di cui ai precedenti commi è disposta con decreto del Ministro, sentito il Consiglio di amministrazione.
L'operaio riammesso è collocato nella stessa categoria cui apparteneva al momento della cessazione dal servizio, con decorrenza dalla data del provvedimento di riammissione.
La riammissione in servizio è subordinata alla vacanza del posto nell'organico della categoria per la quale è disposta.
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