Art. 61
LEGGE 5 marzo 1961, n. 90
In vigore dal 29 mar 1961
(Ammissione a pubblici concorsi degli operai di ruolo)
Gli operai di ruolo dello Stato che siano in possesso degli altri necessari requisiti, sono ammessi a partecipare senza alcun limite di età a pubblici concorsi per l'accesso a posti di operaio o a posti di qualsiasi carriera delle Amministrazioni statali.
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