Art. 42 · LEGGE 5 marzo 1961, n. 90

Art. 42

LEGGE 5 marzo 1961, n. 90

In vigore dal 29 mar 1961
(Infrazioni e sanzioni disciplinari) L'operaio che viola i suoi doveri è soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari: 1) pena pecuniaria; 2) riduzione della retribuzione; 3) sospensione dal lavoro; 4) destituzione.
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