Art. 9

LEGGE 22 dicembre 1960, n. 1612

In vigore dal 20 gen 1961
I Consigli compartimentali: a) curano la formazione e la tenuta dell'albo compartimentale; b) vigilano sul comportamento degli iscritti; c) danno pareri nei casi di contestazioni sorte nella liquidazione degli onorari professionali e, a richiesta degli interessati, intervengono per conciliare le contestazioni sorte fra spedizionieri doganali ovvero fra questi e i loro mandanti; d) nel caso di morte o di cancellazione dall'albo di spedizioniere doganale iscritto, curano, a richiesta ed a spese di chi vi abbia interesse, l'espletamento del mandato affidato allo spedizioniere doganale defunto o cancellato dall'albo.
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