Art. 12
LEGGE 22 dicembre 1960, n. 1612
In vigore dal 20 gen 1961
Il Consiglio compartimentale, anche su richiesta dell'Amministrazione delle dogane, può adottare nei confronti degli iscritti all'albo i seguenti provvedimenti:
a) il richiamo;
b) l'ammonizione;
c) la censura;
d) la sospensione temporanea dall'albo;
e) la cancellazione dall'albo;
f) la radiazione dall'albo.
La cancellazione dall'albo è pronunciata d'ufficio negli accertati casi di incompatibilità di cui all' e nei casi di revoca della nomina a spedizioniere doganale in seguito a sentenza dell'Autorità giudiziaria passata in giudicato, nonchè nei casi di annullamento della patente, previsti dalle norme doganali.
La radiazione è pronunciata, previa istruttoria e con motivazione, nei confronti di spedizionieri doganali che si rendano colpevoli di grave indisciplina verso l'ordinamento professionale od esercitino la professione in maniera da nuocere grandemente al decoro ed al prestigio dell'intera categoria professionale.
Contro tali provvedimenti gli interessati possono presentare ricorso al Consiglio nazionale entro il termine di quindici giorni dalla notifica del provvedimento. Il ricorso ha effetto sospensivo.
Il Consiglio nazionale.
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