Art. 10

LEGGE 22 dicembre 1960, n. 1612

In vigore dal 30 ago 1993
1. I consigli compartimentali sono eletti a scrutinio segreto dagli iscritti nell'albo delle rispettive direzioni compartimentali, durano in carica due anni e sono presieduti da un componente eletto tra i membri stessi. I componenti sono rieleggibili
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