Art. 6

LEGGE 22 dicembre 1960, n. 1612

In vigore dal 20 gen 1961
Gli iscritti all'albo nazionale debbono corrispondere una quota annua necessaria a fronteggiare le spese di istituzione, tenuta ed aggiornamento degli albi professionali. Un regolamento fisserà la misura delle quote e le modalità per la gestione amministrativa.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1960-12-22;1612#art-6

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo