Art. 7
LEGGE 22 dicembre 1960, n. 1612
In vigore dal 20 gen 1961
L'iscrizione all'albo vincola lo spedizioniere doganale a non esercitare alcuna altra professione all'infuori di quella di esperto o perito in materia o settori di competenza classificati e riconosciuti dalle Camere di commercio, industria e agricoltura, di spedizioniere, ai sensi dell'art. 1737 del Codice civile, e di vettore.
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