Art. 2

LEGGE 22 dicembre 1960, n. 1612

In vigore dal 20 gen 1961
Il titolo professionale di spedizioniere doganale spetta a coloro i quali abbiano ottenuto la nomina come tali, a norma della legislazione doganale vigente. La nomina a spedizioniere doganale dà diritto alla iscrizione nell'apposito albo professionale. Tale iscrizione e obbligatoria per poter esercitare la professione di spedizioniere doganale. Lo spedizioniere doganale ha l'obbligo del segreto professionale. Tale obbligo non sussiste nei confronti degli organi doganali.
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