Art. 6
LEGGE 22 dicembre 1960, n. 1612
In vigore dal 20 gen 1961
Gli iscritti all'albo nazionale debbono corrispondere una quota annua necessaria a fronteggiare le spese di istituzione, tenuta ed aggiornamento degli albi professionali.
Un regolamento fisserà la misura delle quote e le modalità per la gestione amministrativa.
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