Art. 14

LEGGE 22 dicembre 1960, n. 1612

In vigore dal 16 ago 2000
Il Consiglio nazionale: a) provvede alla formazione dell'albo nazionale degli spedizionieri doganali ed al suo deposito ed aggiornamento presso il Ministero delle finanze; b) decide sui conflitti di competenza fra, i Consigli compartimentali; c) decide sui ricorsi ad esso preposti a norma dell'; d) LETTERA ABROGATA DALLA L. 25 LUGLIO 2000, N. 213 . e) interviene presso le Amministrazioni centrali dello Stato per questioni inerenti la regolamentazione e l'attuazione della presente legge.
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urn:nir:stato:legge:1960-12-22;1612#art-14

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