Art. 16

LEGGE 22 dicembre 1960, n. 1612

In vigore dal 20 gen 1961
Le norme per l'applicazione della presente legge e per la gestione e l'amministrazione del fondo di cui all' saranno fissate con apposito regolamento approvato dal Ministero, delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge stessa. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 22 dicembre 1960 GRONCHI FANFANI - TRABUCCHI - COLOMBO - GONELLA - SULLO Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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urn:nir:stato:legge:1960-12-22;1612#art-16

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