Art. 16
LEGGE 22 dicembre 1960, n. 1612
In vigore dal 20 gen 1961
Le norme per l'applicazione della presente legge e per la gestione e l'amministrazione del fondo di cui all' saranno fissate con apposito regolamento approvato dal Ministero, delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge stessa.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 22 dicembre 1960
GRONCHI
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Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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